Obbligo di diagnosi energetica

Decreto Legislativo 102/2014

Secondo il D.lgs 102/2014, le organizzazioni pubbliche e private hanno l’obbligo di effettuare la diagnosi energetica entro il 5 dicembre 2015 (e successivamente ogni 4 anni).

Il Decreto costituisce il recepimento italiano della Direttiva Efficienza Energetica 2012/27/UE, e introduce una serie di misure cogenti e volontarie per monitorare il consumo energetico della propria organizzazione e individuarne opportunità e strategie di miglioramento.

A chi si applica

L’obbligo di diagnosi energetica si applica a:

  • Grandi imprese
  • Imprese a forte consumo di energia
  • Pubbliche Amministrazioni

Le PMI non sono soggette all’obbligo di legge, ma è previsto un sistema di incentivi e finanziamenti per le diagnosi energetiche.

Cosa devono fare le imprese?

La diagnosi energetica deve essere condotta da uno tra questi soggetti abilitati:

  • Auditor energetico (standard di qualifica: UNI EN 16247-5)
  • EGE – Esperto nella Gestione dell’Energia (standard di qualifica: UNI CEI 1133)
  • ESCo – Energy Service Company (standard di qualifica: UNI CEI 11352)
  • Le imprese sono esenti dall’obbligo di diagnosi energetica se hanno adottato sistemi di gestione con almeno una tra le seguenti combinazioni:
    • Registrazione EMAS + audit energetico conforme all’allegato 2 del Dlgs 102/2014
    • Certificazione ISO 14001 + audit energetico conforme all’allegato 2 del Dlgs 102/2014
    • Certificazione ISO 50001

Le imprese a forte consumo di energia sono inoltre obbligate a dare progressiva attuazione agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi energetiche.

Le imprese, sia quelle che effettuano la diagnosi energetica sia quelle esenti, sono tenute a comunicare a ENEA tutti i risparmi di energia conseguiti rispetto all’anno precedente.