Obbligo di diagnosi energetica
Decreto Legislativo 102/2014
Secondo il D.lgs 102/2014, le organizzazioni pubbliche e private hanno l’obbligo di effettuare la diagnosi energetica entro il 5 dicembre 2015 (e successivamente ogni 4 anni).
Il Decreto costituisce il recepimento italiano della Direttiva Efficienza Energetica 2012/27/UE, e introduce una serie di misure cogenti e volontarie per monitorare il consumo energetico della propria organizzazione e individuarne opportunità e strategie di miglioramento.
A chi si applica
L’obbligo di diagnosi energetica si applica a:
- Grandi imprese
- Imprese a forte consumo di energia
- Pubbliche Amministrazioni
Le PMI non sono soggette all’obbligo di legge, ma è previsto un sistema di incentivi e finanziamenti per le diagnosi energetiche.
Cosa devono fare le imprese?
La diagnosi energetica deve essere condotta da uno tra questi soggetti abilitati:
- Auditor energetico (standard di qualifica: UNI EN 16247-5)
- EGE – Esperto nella Gestione dell’Energia (standard di qualifica: UNI CEI 1133)
- ESCo – Energy Service Company (standard di qualifica: UNI CEI 11352)
- Le imprese sono esenti dall’obbligo di diagnosi energetica se hanno adottato sistemi di gestione con almeno una tra le seguenti combinazioni:
- Registrazione EMAS + audit energetico conforme all’allegato 2 del Dlgs 102/2014
- Certificazione ISO 14001 + audit energetico conforme all’allegato 2 del Dlgs 102/2014
- Certificazione ISO 50001
Le imprese a forte consumo di energia sono inoltre obbligate a dare progressiva attuazione agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi energetiche.
Le imprese, sia quelle che effettuano la diagnosi energetica sia quelle esenti, sono tenute a comunicare a ENEA tutti i risparmi di energia conseguiti rispetto all’anno precedente.